• Copyright, il Tar del Lazio boccia l’Agcom. “Sospetto di inconstituzionalità”
    L'Edicola di Pinuccio riprende le attività di rassegna stampa, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale
    26/09/2014 | Alessandro Longo | Edicola di Pinuccio / Repubblica.it

    CINQUEFRONDI – Sono passati sei mesi dalla sospensione della rassegna stampa dell’Edicola di Pinuccio, in virtù del nuovo regolamento Agcom su diritto d’autore e Copyright, attività che negl’anni ha consentito al nostro sito di dare sempre un’informazione puntuale e attenta sulle vicende che riguardano il nostro territorio e la Calabria, sempre e comunque rispettando il lavoro di tanti giornalisti ed editori attraverso la citazione della fonte e dell’autore negli articoli pubblicati sul nostro sito . Con l’esito del ricorso presentato al Tar del Lazio dello scorso 25 giugno di fatto si apre una possibilità rispetto alla possibilità di riprendere l’attività di rassegna stampa, in attesa della definitiva pronuncia della Corte Costituzionale. Di seguito l’articolo di Repubblica che fa il punto sulla vicenda.

     

    (Repubblica, 26/09/2014) IL TAR del Lazio sospetta che sia anticostituzionale la delibera Agcom su pirateria e copyright, per violazione dei diritti civili degli utenti e della libertà di stampa. Ha quindi rinviato alla Corte di Costituzionale la delibera, in forza della quale l’Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) sta già ordinando l’oscuramento di siti sospettati di violare il diritto d’autore. E’ una decisione comunicata oggi dal Tar su due distinti ricorsi di molte associazioni (Altroconsumo, Movimento a Difesa del Cittadino, Femi, Assoprovider, Assintel), tramite gli avvocati Fulvio Sarzana e Guido Scorza. “La questione di fondo, che ha dettato questa ordinanza del Tar, è il dubbio che solo un giudice e non un’autorità amministrativa come Agcom possa soppesare bene i diritti degli utenti con quelli del diritto d’autore e quindi evitare il rischio censura. Proprio quello che le associazioni ricorrenti dicono da mesi”, spiega Sarzana. Soddisfazione anche da Altroconsumo: “grande vittoria al Tar del Lazio, nell’interesse dei cittadini e della nostra democrazia. Ora la Corte Costituzionale spazzi via definitivamente questo obbrobrio giuridico del regolamento Agcom”.

     

    Si legge nell’ordinanza: “Il Collegio ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale la seguente questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, ovvero ai fini della eventuale declaratoria di illegittimità del regolamento dell’Agcom”. Motivo, “per la violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica, sanciti dagli articoli 2, 21, I comma, 24 e 41 della Costituzione, nonché per la violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità legislativa e per la violazione del principio del giudice naturale, in relazione alla mancata previsione di garanzie e di tutele giurisdizionali per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sulla rete almeno equivalenti a quelle sancite per la stampa, con la conseguente violazione degli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione”. Oltre al rinvio alla Corte Costituzionale, “ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

     

    La decisione risale al 25 giugno ma il Tar l’ha pubblicata solo oggi. “Di fatto l’ordinanza solleva sospetti di incostituzionalità anche sul decreto Romani (dell’ultimo Governo Berlusconi), che aveva chiesto ad Agcom di fare quella delibera”, dice Sarzana. Da Agcom si sottolinea che il Tar, “rimettendo una valutazione di legittimità alla Corte Costituzionale. non ha messo in dubbio la legittimità del provvedimento e quindi dell’operato dell’Autorità (in questo caso avrebbe semplicemente provveduto a dichiarare illegittima la delibera) ma ha posto in dubbio la legittimità della legge dalla quale il provvedimento è originato. Una valutazione più articolata potrà essere fatta solo dopo una più attenta lettura delle carte” . “Leggiamo con grande soddisfazione la pronuncia del Tar che non ha rilevato profili di illegittimità e incongruenza del Regolamento adottato dall’Agcom in materia di tutela dalla pirateria online”, fa sapere Confindustria Cultura Italia. “Il Tar ha pienamente riconosciuto “la competenza attribuita dalla legge all’Agcom” ad “adottare provvedimenti recanti l’ordine di rimozione dei contenuti del web o di oscuramento dei siti”. “Il provvedimento è “in piedi” – ha sottolineato la Federazione dell’industria culturale aderente a Confindustria – e continua a produrre i suoi effetti giuridici.

     

    Il rinvio alla Corte Costituzionale servirà a valutare nel dettaglio i profili di eventuale incostituzionalità delle leggi italiane che hanno conferito ad Agcom il potere di adottare un provvedimento regolamentare in materia. Attendiamo con serenità il giudizio della massima Corte al fine di valutare la congruità del Decreto Legislativo 70/2003 e il Decreto Legislativo 44/2010 ai principi fissati in Costituzione”.