• Pubblicato il Decreto Legge in materia di sicurezza sanitaria. Interessata la vendita di prodotti ittici, latte crudo e succhi
    18/09/2012 | Confesercenti | Comunicato

    TAURIANOVA – L’atteso provvedimento in materia di sicurezza sanitaria, oltre che di lotta al tabagismo e alla ludopatia, che tante polemiche ha sollevato, è entrato in vigore con il Decreto Legge n. 158. Il provvedimento, recante le disposizioni urgenti volte a promuovere lo sviluppo nel nostro Paese di uno stile di vita più sano e “un più alto livello di tutela della salute” è stato pubblicato sulla GU n° 214 del del 13 settembre 2012.  Il nuovo provvedimento contiene all’Articolo 8 alcune norme in tema di sicurezza alimentare e di bevande.  In sintesi le nuove disposizioni sono volte essenzialmente al fattore informativo verso la clientela. Dalle nuove norme emerge:

    Settore ittico: l’obbligo, per chi venda pesce e cefalopodi freschi nonché prodotti d’acqua dolce sfusi o preimballati, per la vendita diretta ex Art. 44 Regolamento (CE) 1169/2011, di informare il consumatore finale in merito alle corrette condizioni di impiego di detti alimenti tramite un cartello ad hoc da apporre in modo visibile. Le informazioni da riportare su appositi cartelli saranno indicate da un Decreto del Ministro della Salute, che sarà emanato sentito il parere del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per il Decreto da emanarsi si segnala che non è indicato un termine entro il quale deve avvenire, in cambio per i trasgressori è già prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.500;

    Settore lattiero: l’obbligo, per chi immetta sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, di riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con Decreto ad hoc dello stesso Ministro della Salute. L’operatore, nei casi di cessione diretta del latte crudo, informerà gli utenti con apposito cartello da esporre nei luoghi di vendita circa la necessità di consumare il prodotto previa bollitura, fermo restando l’onere di osservare le predette indicazioni ministeriali nelle ipotesi di impiego dei distributori automatici (sanzioni a partire da € 5.000 per i trasgressori);

    Gelaterie: l’obbligo, per chi produca gelati utilizzando latte crudo, di sottoporre il latte stesso a trattamento termico in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) “Igiene” n. 853/2004;

    Ristorazione: il divieto, nell’ambito della ristorazione collettiva ivi incluse le mense scolastiche, di somministrare latte crudo e crema cruda (parimenti, sanzioni a partire da € 5.000 per chi violi il precetto);

    Bibite: l’obbligo riguardante in via prevalente il settore della produzione industriale di bibite analcoliche alla frutta, con successivo effetto anche sulla vendita al dettaglio delle stesse e con presumibile decorrenza operativa a partire dal 1° gennaio 2013. In particolare, “Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le bevande analcoliche di cui all’Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n° 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.”

    La norma non prevede al momento un termine per lo smaltimento delle scorte che generalmente viene indicato.
    Su questo ultimo punto, come sul processo di formazione del Decreto attuativo, segnaleremo le esigenze degli operatori.