• Rifinanziato dal Governo il fondo di solidarietà sui mutui in difficoltà relativi all’acquisto della prima casa
    27/04/2013 | Giuseppe Campisi | Edicola di Pinuccio

    IL MINISTERO DELL’ECONOMIA ha riattivato in questi giorni il fondo di solidarietà per i mutui relativi per l’acquisto della prima casa che consente la sospensiva, fino ad un massimo di 18 mensilità, del pagamento integrale della rata del finanziamento utilizzata per acquistare l’abitazione principale. Da lunedì 29 aprile infatti sarà possibile attivare l’iter – presentando alla banca erogatrice od all’ente finanziario a cui ci si è rivolti per ottenere il prestito – una modulistica apposita scaricabile anche dai siti www.mef.gov.it e www.consap.it. Questa riserva, pensata per i soggetti che si vengano a trovare in particolari situazioni di empasse finanziaria, è stata predisposta alla fine del 2010 (legge 244/2007), ed è stato ora rifinanziata con l’istituzione di un apposito fondo da 20 milioni di euro dal decreto «Salva-Italia» (legge 214/2011).

     

    Queste risorse sono state pensate per contribuire al pagamento della quota interessi maturati sul debito residuo in atto al contestuale congelamento della quota dovuta. In questo modo, gli istituti di credito continuano a vedersi corrisposta la sola parte relativa al tasso di interesse. E’ chiaro però che occorrono determinati parametri per poter aderire a questa opportunità che riassumendo sono : non essere in ritardo coi pagamenti delle rate dovute per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi dal momento della sottoposizione della richiesta; il non intervento nel frattempo della decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o l’avvio da parte di terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato ed il non godimento di altre forme di agevolazioni pubbliche. Sarà anche motivo di esclusione il fatto di avere un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino degli eventi impedenti (con particolare riguardo al primo criterio indicato dal Mef), che garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione, e sia efficace nel periodo di sospensione considerato.

     

    La possibilità è concessa mutui di non oltre 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare disponga di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30 mila ed è legato «al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi» relativi al mutuatario, successivamente alla stipula del contratto», nei tre anni antecedenti la richiesta: «cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione», poi «cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3, del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione», infine morte o riconoscimento di handicap grave (invalidità civile non inferiore all’80%). E’ val bene ricordare che dall’atto della sua istituzione, il fondo di solidarietà ha permesso di sospendere le rate in pagamento “difficoltoso” per circa 6 mila contratti di mutuo.