• Cinquefrondi. Come cambia lo Statuto del Comune
    Il testo in discussione nel Consiglio Comunale di domani. Nascono i comitati di quartiere
    15/07/2015 | Edicola di Pinuccio

    municipio-cinquefrondi-nuoCINQUEFRONDI – Lo Statuto Comunale, ovvero questo illustre sconosciuto. Quanti di noi lo hanno mai letto, e quanti ne conoscono l’esistenza? Proprio in occasione della revisione normativa (peraltro obbligatoria per legge entro 120 giorni dalla data di emissione di nuove norme generali in conflitto) crediamo opportuno pubblicare il testo che domani andrà in Consiglio per la discussione delle modifiche che riguarderanno non solo la rimodulazione di articoli oramai contra-legem, ma anche l’inserimento di nuovi articoli ed istituti che mirano a cambiare l’organizzazione del Comune. Di seguito il testo integrale nella cui  introduzione trova spazio una interessante premessa che racchiude cenni sulle origini e sulla storia della comunità.

     

    EVIDENZIATE IN ROSSO LE PARTI OGGETTO DI MODIFICA NEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMANI 16 LUGLIO 2015

     

    COMUNE DI CINQUEFRONDI Provincia di Reggio Calabria Statuto Comunale Approvato con delibere C.C. n. 12 del 23.02.2006 e n.13 del 04.03.2006 Modificato con delibera C.C. n.3 del 22.03.2012, con l’inserimento del comma 9 all’art. 4 “Principi ispiratori”.

     

    BREVI CENNI STORICI DEL COMUNE DI CINQUEFRONDI –  Adagiata sulle lussureggianti pendici aspromontane dell’alta Piana di Gioia Tauro, Cinquefrondi, città di circa settemila abitanti, fa da cerniera tra lo Jonio e il Tirreno, grazie alla strada a scorrimento veloce che penetra nel suo territorio sovrapponendosi su un antichissimo sentiero tracciato dai Greci di Locri quando si affacciarono su questa parte della Calabria scoprendola essere abbondantemente ricca. Almeno due erano le antiche vie di collegamento che attraversavano l’attuale territorio di Cinquefrondi utilizzate dai Locresi per spingersi verso le colonie di Medma (l’attuale Rosarno), Metauros (oggi Gioia Tauro) e Hipponion (Vibo Valentia). Una città quella di Cinquefrondi, che oggi sembra una terrazza sulla piana alla cui estremità si elevano impetuose le grandi gru del porto di Gioia Tauro, speranza di sviluppo per il territorio. Tutto intorno un’immensa distesa di uliveti e di verde garantiscono un clima mite che avvolge una terra ricca di bellezze naturalistiche e storiche. Qui i Locresi, intono al V secolo a.C. realizzarono una specie di avamposto lungo uno dei tragitti che dallo Jonio portano al Tirreno. Secondo Proclo, i Locresi, dopo aver riedificato Altano e Morgete, vetuste città dalle origini Italiche, costruirono una piccola fortificazione nelle vicinanze della quale edificarono anche un tempo chiuso agli oracoli per non inficiare la fama del grande tempio di Proserpina di Locri. In poco tempo quel piccolo avamposto divenne una vera cittadina che non disdegnò la cura verso la religione pagana. Proprio la presenza del tempio dedicato anch’esso alla Dea Proserpina, ad Apollo ed alle Muse, diede il nome all’antica città: Templum Musarum. Di quel periodo e quello successivo alla colonizzazione romana, permangono non solo toponimi ma anche testimonianze archeologiche che confermano la presenza greca e romana. Le possibilità di sfruttare le ricchezze del territorio non sfuggirono ai Romani che si stanziarono in questa zona realizzando insediamenti imponenti come una grande villa, con annesse terme e ninfeo datata tra il II e il IV secolo, sulle rovine delle strutture greche. Successivamente come tutta la Calabria, anche questa parte di territorio divenne dominio di Goti, Bizantini, Angioini, Spagnoli, Francesi e Borboni. L’attuale centro urbano che sorge su un sito diverso rispetto a quello più antico, venne fondato tra il 1370 e il 1390 da Antonio Caracciolo, Conte di Gerace, quando entrò in possesso della Baronia di san Giorgio, nel cui territorio erano situati alcuni villaggi. Il Caracciolo, dopo aver comprato, con il consenso della regina Giovanna I, altri due casali Mossuto e Capperano dalla famiglia Conclubet alla quale appartennero fino al 1365, di Arena, edificò una nuova città, dotandola di castello e possenti mura di cinta a forma pentagonale, unificando i cinque villaggi, alla quale diede il nome di “Quinquefrondium” che nei secoli successivi cambiò in “Quinquefrondibus”, poi in Cinque Fonti ed infine in Cinquefrondi. I casali dalla cui riunificazione nacque la nuova città: Mossuto, Capperano, Bentrikones, che sorgeva oggi nel luogo chiamato Ventriconi, Sant’ Elia e San Filippo. Dai Caracciolo la città passò alla proprietà dei Correale e poi ai suoi eredi Giffone. Particolarmente affascinati del territorio furono i monaci greco-bizantini, che qui fondarono, sin dall’VIII secolo auree e monasteri dopo aver abitato in grotte scavate nel tufo. Restano di quel periodo alcune grotte con tracce di affreschi in un pendio nelle vicinanze dall’attuale monastero di San Filippo d’Argirò edificato anch’esso dai Caracciolo verso la fine del 1300 e l’inizio del 1400 sul luogo ove sorgeva una vecchia costruzione più antica, una cappelletta bizantina dell’XI secolo che aveva originariamente tre absidi poi ridotte ad una soltanto che si trova nella zona di S. Elia. Tutt’oggi restano i resti della cappella diroccata intitolata a S. Anna ed i resti di un monastero, forse femminile intitolato a Sant’Elia Juniore che presenta caratteristiche finestre a strombatura sia all’interno che all’esterno. I violenti terremoti dei secoli passati hanno cancellato parte di queste testimonianze alcune delle quali, per fortuna, si sono salvate e testimoniano un passato carico di storia e di arte. Nelle chiese cittadine ed in particolare nel Duomo è possibile ancora ammirare reperti e stature provenienti dai monasteri. Tra essi la statua marmorea di S. Stefano attribuita ad un autore di Scuola Napoletana del XVI secolo e due crocefissi lignei che si trovano nella Chiesa del Carmine e nella Chiesa Matrice. Nel Duomo si conserva la statua lignea del santo protettore della città, San Michele Arcangelo, realizzata dallo scultore serrese Vincenzo Scrivo che scolpì anche la statua della Madonna del Carmine che si conserva nell’omonima chiesa. L’origine tardo medievale della città è riconoscibile negli elementi urbani del centro storico che si sviluppò nell’attuale rione Rosario intorno alle mura di cinta tra viuzze strette, vicoli caratteristici e case abbarbicate una sull’altra secondo uno schema tradizionale dei centri storici calabresi. In tutto il territorio circostante al castello, che aveva una grande torre centrale con rivellino quadrato, si svilupparono, nei secoli successivi, altri rioni. Oggi la città che sorge a 248 metri sul livello del mare si presenta accogliente con ampie strade e nuove opportunità di sviluppo urbano. Il territorio circostante collinare di quasi 30 chilometri quadrati penetra trai monti della Limina nel territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte tra immense distese di faggeti e pinete che rappresentano una ricchezza ambientale da conservare e custodire oltre che luoghi ideali di relax per gli amanti della natura che possono ammirare e godere di lussureggianti anfratti ricchi di ruscelli, di flora e di fauna propri della zona aspromontana. Tra le specie uniche presenti nel territorio montano in ambienti umidi vi è la felce tropicale “Woodwardia Radicans” che ancora si conserva dopo milioni di anni. A valle del territorio montano trova facile sviluppo l’olivicoltura e l’agrumicoltura che ha rappresentato la principale attività economica insieme ad un floridissimo artigianato. Caratteristica di questo settore è stata la ampissima presenza di addetti dediti alla concia delle pelli e alla fabbricazione di calzature che ne ha contraddistinto per oltre un cinquantennio la stessa identità produttiva della città. Una città che, affacciandosi nel terzo millennio, conserva intatto tutto il suo fascino e la sua millenaria storia. Ulteriori notizie sull’origine e la storia di Cinquefrondi possono essere approfondite nella vasta bibliografia sull’argomento curata da nostri illustri cittadini. Si citano tra gli altri: GERACE F.: “Cinquefrondi: storia e memoria”, Polistena, 1996. GUERRISI M.: “Cinquefrondi”, Roma, 1941. CREAZZO P.: “Cronistoria di Cinquefrondi”, Polistena, 1989. TROPEANO T. – MARVASO V. – CARLINO M.: “Cinquefrondi: un paese tra storia e fotografia”, Polistena, 1985.

     

     

     

    TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI

    PROGRAMMATICI

    Art. 1

    Funzioni

    1. Il Comune di Cinquefrondi è Ente autonomo rappresentativo della collettività dei cittadini, cura gli interessi e  promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico della città. Valorizza le istanze politiche, culturali e socio-economiche nel quadro della libertà e della uguaglianza ai fini della tutela e del progresso della dignità umana.
    2. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali .

     

    Art. 2

    Territorio, sede, gonfalone e stemma

    1. Il Comune di Cinquefrondi  si estende per 29,83 Kmq; la sede comunale è sita nel territorio cittadino.
    2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze,comunque all’interno del territorio comunale.
    3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso e le cui modalità di utilizzazione sono dettate da specifico regolamento.

     

    Art. 3

    Finalità –  Programmazione e Cooperazione

    1. Il Comune promuove la crescita economica e civile della comunità Cinquefrondese esercitando i propri poteri e le proprie funzioni nell’ambito della Costituzione e delle leggi dello Stato e della Regione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa. Promuove e favorisce le iniziative poste in essere da associazioni e enti e rivolte a realizzare gli obiettivi indicati dal presente Statuto.
    2. In particolare il Comune indirizza la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:

    a)  Concorre alla tutela del territorio del patrimonio storico, artistico ed ambientale incentivando particolarmente la razionale utilizzazione dell’area  montana alla quale riconosce ruolo rilevante nel processo di crescita economica e sociale della collettività.

    b)   Promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell’ambiente e la qualità della vita.

    c)   Contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività ed incentiva, per quanto di sua competenza, la medicina sociale, scolastica e sportiva, in stretta collaborazione con l’A.S.L. di appartenenza.

    d) Garantisce a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di promozione delle attività motorie e sportive, di integrazione sociale e di accesso al lavoro.

    e) Promuove l’integrazione dei cittadini portatori di handicap tutelandone i diritti e la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale.

    f) Concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico-fisica, erogando idonei  servizi.

    g) Opera per l’attuazione di un efficiente servizio sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli  immigrati, agli inabili, ai portatori di handicap ai tossicodipendenti, agli indigenti anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie che operano senza fini di lucro.

    h) Favorisce, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi, lo sviluppo delle attività economiche, produttive sociali  e culturali.

    i)  Nell’ambito delle competenze riservate dalla Legge, il Comune definisce le sue linee in tema di programmazione economica, territoriale ed ambientale.

    l)  Stabilisce gli indirizzi generali per l’assetto del proprio territorio, recependo la valutazione delle sue componenti  e  rafforzando i rapporti con la Comunità Montana del versante Tirrenico Settentrionale di cui fa parte.

    m) Concorre alla elaborazione del programma pluriennale di sviluppo e degli altri piani della Provincia, della Comunità Montana e della Regione.

    n) Concorre alla localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle linee di comunicazione stradali e ferroviarie.

    o) Stabilisce gli interventi per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale, per il consolidamento del suolo ed il regime delle acque.

    p)  Individua le aree in cui è possibile istituire parchi e riserve naturali.

     

    Art. 4

    Patrono

    Il Comune di Cinquefrondi, a salvaguardia delle radici cristiane della comunità riconosce, quale festa civica, la ricorrenza di San Michele, Patrono della Città, che si celebra il 29 settembre di ogni anno.

     

     

    Art. 5

    Principi ispiratori

    1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
    2. Il Comune promuove la cultura della pace come elemento distintivo della comunità cinquefrondese.
    3. Nella propria attività il comune si ispira al rispetto della legalità, stimolando in particolare la diffusione della cultura della lotta alla mafia ed a tutte le forme di criminalità organizzata.
    4. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia. A tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all’abitazione, all’istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.
    5. Il Comune, nell’ambito della programmazione economica e sociale, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate e con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.
    6. 6.      Il Comune al fine di contribuire alla crescita civile e culturale di Cinquefrondi promuove ogni forma organizzativa che valorizzi i bambini e soprattutto gli anziani che costituiscono prezioso patrimonio di conoscenze e di esperienza al quale attingere per migliorare la qualità della vita.
    7. Il Comune concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale della comunità cinquefrondese e calabrese.
    8. Il Comune mantiene ed incentiva i rapporti con i Cinquefrondesi all’estero e con le loro associazioni.
    9. Il Comune promuove iniziative di integrazione sociale con le comunità di immigrati e la popolazione locale.
    10. 10.  Il Comune riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. (Comma inserito in esecuzione alla delibera C.C. n. 3 del 22.03.2012).

     

    Art. 6

    Promozioni dei beni culturali,

    dello sport e tempo libero

    1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
    2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
    3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, il Comune favorisce l’istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative , sportive ed assistenziali, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni.
    4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
    5. Il Comune nell’ambito del coordinamento delle attività produttive, incentiva le iniziative turistiche, artigianali, commerciali ed industriali promuovendone una ordinata espansione.
    6. Il Comune promuove e favorisce forme associative e di autogestione fra i lavoratori degli ambiti sopradetti.

    Art. 7

    Sviluppo economico

    Art. 8

    Programmazione economico-sociale e territoriale

    1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, anche nella organizzazione della propria attività.
    2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune considera , per ciascun obiettivo, l’orientamento delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

     

    Art. 9

    Assistenza Scolastica

    Il comune favorisce e sostiene anche con mezzi finanziari, iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche pubbliche e da centri ed associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio tendenti a realizzare una più adeguata integrazione tra scuola e società.

     

     

     

    Art. 10

    Partecipazione, decentramento, cooperazione

    1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’ente.
    2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

    Art. 11

    Pari opportunità

    1.  Il Comune, al fine di meglio promuovere politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità   tra donne e uomini, istituisce la commissione per le pari opportunità, quale organo consultivo del consiglio e del sindaco.

    2.   Tutte le elette del Consiglio entrano di diritto nella commissione.

    3.   La composizione totale rispetterà la rappresentanza proporzionale dei gruppi.

    4. La commissione elegge al proprio interno un presidente.

    5.   La commissione formula al consiglio e al sindaco proposte ed osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità, ivi compresa la promozione della presenza femminile nelle giunte e negli organi collegiali del comune, negli enti, istituzioni, aziende da esso dipendenti, nonché nella struttura dell’ente.

    6.   Ai sensi del successivo art.25 comma 5 , possono partecipare alle sedute della Commissione Pari Opportunità il sindaco e l’assessore competente.

    7.   Il sindaco e la giunta comunale consultano preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni positive di pari opportunità.

    8.   La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale e al termine del mandato redige una relazione conclusiva sull’attività svolta.

    9.   Il funzionamento è disciplinato dall’apposito regolamento

    10. Nel caso di mancata rappresentanza femminile all’interno del consiglio comunale non sarà istituita la Commissione Pari Opportunità bensì dovrà essere attivato il Comitato pari opportunità

    Art. 12

    Gestione associata

    1. Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti Pubblici.
    2. Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere d’interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
    3. Per la gestione di ogni nuovo compito, funzione o servizio attribuito da leggi o da provvedimenti amministrativi il comune dovrà anche valutare la opportunità di utilizzare una delle forme di gestione associata e, solo a seguito di una motivata valutazione negativa, realizzerà una gestione in forma non associata.

     

    Art. 13

    Gestione dei servizi
    1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando ove possibile la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l’importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti, anche stimolando la gestione diretta da parte di formazioni sociali.
    2.  Nella gestione dei servizi, il Comune può adottare la forma della gestione diretta o può ricorrere alla concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento e comunque garantendo il rispetto del principio della libera concorrenza. In tal caso l’ente svolgerà funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.

     

    Art. 14

    Autonomia normativa
    1. L’autonomia normativa si esprime nella potestà statutaria e regolamentare.
    2. Nella disciplina delle procedure e delle garanzie connesse con i diritti dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali in ordine alle prestazioni di spettanza del comune di Cinquefrondi, le norme regolamentari comunali che assicurino condizioni più favorevoli ai destinatari in termini di celerità, certezza, minore onerosità, trasparenza, partecipazione o semplificazione, sostituiscono la precedente normativa comunale in materia, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi pubblici e sociali, ambientali ed economici che ne sono coinvolti.

     

    TITOLO II

    L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

    DEL COMUNE

     

    CAPO I

    I CONSIGLIERI COMUNALI

    Art. 15

    Il Consigliere comunale

    1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune.
    2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione.
    3. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge e, nell’ambito delle sue previsioni, dal regolamento adottato dall’ente.

     

    Art. 16

    Status del Consigliere

    1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni comunali delle quali fanno parte.
    2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
    3. Il Consigliere esercita il diritto di proposta deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
    4. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune  e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.
    5. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
    6. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

     

    Art. 17

    Presidente del consiglio

    1. Il presidente del consiglio è eletto nel corso della prima riunione del consiglio. Il Presidente del consiglio, presiede, convoca e rappresenta il Consiglio Comunale.
    2. Il presidente cura che le decisioni del consiglio siano eseguite ed assicura una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri ed ai gruppi consiliari sulle materie oggetto di deliberazione.
    3. Il presidente del Consiglio è eletto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta  in successive sedute ed è eletto se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
    4. Fino alla sua elezione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco.
    5. 5.      In caso di assenza, morte o decadenza, nonché fino alla nuova elezione, è sostituito dal Consigliere Anziano.
    6. 6.      Il Consiglio Comunale procede alla nomina di un Vice Presidente con le stesse modalità di votazione del presidente.
    7. Le attribuzioni e le funzioni sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e dalla legge.

     

     

    Art. 18

    Gruppi consiliari

    1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno due consiglieri. I gruppi costituitisi nominano formalmente un capogruppo e ne comunicano le generalità ed il recapito al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Comunale per le comunicazioni ad esse dirette.
    2. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere, purché sia l’unico eletto in una lista presentatesi alle elezioni comunali.
    3. Può essere costituito il gruppo misto per i consiglieri che non si riconoscono nei gruppi formalizzati in consiglio. Il gruppo misto può essere costituito anche da un solo consigliere.
    4. Ai gruppi consiliari devono essere assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, ovviamente nell’ambito delle disponibilità dell’ente.
    5. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

     

    CAPO II

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    Art. 19

    Poteri

    1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.
    2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e del presente Statuto.
    3. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
    4. Il consiglio comunale, entro 90 giorni successivi all’insediamento, discute ed approva, sulla base di una proposta presentata dalla giunta, il programma amministrativo per l’intera durata del mandato amministrativo.
    5. Il consiglio comunale, contestualmente alla approvazione della delibera di riequilibrio della situazione finanziaria, verifica l’attuazione del programma amministrativo di mandato, anche per singoli settori.

    Art. 20

    Prima adunanza

    1. Alla prima adunanza il nuovo Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto , procede all’esame della eleggibilità e compatibilità degli eletti. Quindi procede alla convalida degli eletti ed agli altri adempimenti previsti dalla legge.
    2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
    3. Dopo la convalida degli eletti si procede alla elezione del Presidente del Consiglio ed alla comunicazione degli assessori nominati.
    4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

     

    Art. 21

    Convocazione del Consiglio Comunale

    1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza, può essere convocato anche tramite posta certificata (PEC);
    2. Se ne fa richiesta un quinto dei consiglieri in carica, il Consiglio deve essere convocato entro 20 giorni dalla richiesta

    Art. 22

    Ordine del giorno

    1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio, di concerto col Sindaco ed il segretario comunale, secondo le norme del regolamento.
    2. Gli atti dell’ordine del giorno e le proposte della Giunta da sottoporre al Consiglio Comunale devono essere depositate per essere presi in visione dai Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta consiliare.

    Art. 23

    Sessioni e convocazioni del Consiglio

    1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
    2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
    3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore.
    4. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei consiglieri ovvero a indirizzo diverso, comunicato con lettera raccomandata, da parte dei consiglieri stessi.
    5. Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice di procedura civile.

     

     

    Art. 24

    Numero legale per la validità delle sedute

    1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
    2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza considerare a tal fine il sindaco.
    3. Il Consiglio non può deliberare né in prima né in seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno salvo la presenza di tutti i consiglieri in carica alla seduta e l’approvazione all’unanimità della deliberazione di integrazione dell’ordine del giorno.
    4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

    a)      coloro che escono dalla sala prima della votazione;

    b)      gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

    Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto

    al voto.

     

    Art. 25

    Pubblicità delle sedute

    1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
    2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

     

    Art. 26

    Delle votazioni
    1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
    2. Il voto a scrutinio segreto avviene nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

     

    Art. 27

    Commissioni Consiliari permanenti e speciali
    1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari consultive permanenti, in cui sono presenti, a rappresentanza proporzionale, tutti i gruppi consiliari. Tali Commissioni hanno carattere consultivo e propositivo.
    2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
    3. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza, sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste della commissione il segreto d’ufficio.
    4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei titolari degli uffici comunali.
    5. Il Sindaco e l’assessore competente possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti e speciali, senza diritto di voto.
    6. Alle commissioni consiliari permanenti e speciali non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
    7. La partecipazione dei consiglieri e degli assessori ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nell’esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione ai lavori del Consiglio.

     

    Art. 28

    Commissioni ispettive

    1. Commissioni ispettive possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati.
    2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
    3. Nel caso in cui la proposta di commissione ispettiva venga respinta, tale rigetto deve essere adeguatamente per iscritto e pubblicato per 15 gg. Consecutivi all’albo pretorio.

     

    Art. 29

    Prerogative delle minoranze

    1.Il regolamento sul funzionamento del consiglio definisce le prerogativa della o delle minoranze consiliari.

    2.La presidenza delle commissioni consiliari di controllo e di indagine è affidata ad un consigliere appartenente alla o alle minoranze consiliari

     

    Art. 30

    Regolamento interno

    1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
    2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

     

    CAPO III

    LA GIUNTA COMUNALE

    Art. 31

    Composizione della Giunta Comunale

     

    1. 1.      La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei assessori, tra cui un vice-Sindaco.
    2. 2.      Possono essere eletti assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere , che non abbiano partecipato alle ultime elezioni amministrative, quando per particolari competenze professionali, tecniche e scientifiche, se ne renda opportuna la elezione in relazione all’attuazione di specifici e particolari programmi e progetti contenuti nel documento programmatico.
    3. 3.      Il numero degli assessori esterni non può essere superiore a un terzo dei componenti della Giunta.

    1.   Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra di essi il  Vice Sindaco. La composizione della Giunta viene comunicata nella I^ seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

    2.   La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, entro la misura massima prevista dall’articolo 47, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto del principio di parità tra uomini e donne.

    3.  Gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio       Comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

    4.  Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell’adunanza ……………………..

     

    Art. 30

    Organizzazione della Giunta

    1. 1.      L’attività della Giunta Comunale è collegiale.
    2. 2.      Gli assessori sono preposti ai vari rami della Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
    3. 3.      Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco contestualmente all’atto di nomina.
    4. 4.      Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza dalla carica. In mancanza del Sindaco e del vice Sindaco ne fa le veci l’assessore più anziano di età.
    5. 5.      Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche nella sua prima adunanza.
    6. 6.      La Giunta può adottare un regolamento per l’esercizio della propria attività. 

     

    Art. 31

    Attribuzioni della Giunta

    1. 1.      La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune.
    2. 2.      Compie tutti gli atti di indirizzo, programmazione o controllo politico amministrativo che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.
    3. 3.      Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

     

    Art. 32

    Adunanze e deliberazioni
    1. 1.      La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
    2. 2.      La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta di voti.
    3. 3.      Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.
    4. 4.      Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
    5. 5.      Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con li voto espresso dalla maggioranza degli assessori votanti.
    6. 6.      Le deliberazioni della Giunta sono inviate ai capigruppo e messe a disposizione dei  singoli consiglieri all’atto della pubblicazione.

     

    Art. 32

    Competenze e funzionamento della Giunta

    1. 1.        Alla Giunta possono partecipare senza diritto di voto i consiglieri cui sono state conferite deleghe con decreto del Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33: Il Sindaco (da verificare )
     

    Art. 33

     Le competenze e il funzionamento della Giunta

     

    1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune per l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

    2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dallo statuto.

    3. Spetta in particolare alla Giunta:

    a) predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto, i programmi, i piani finanziari e i programmi delle opere pubbliche da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

    b) proporre i regolamenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

    c) adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio;

    d) adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri Generali definiti dal Consiglio.

    4. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data delle riunioni e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

    5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la Giunta viene convocata e presieduta dal Vicesindaco. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, la convocazione e la presidenza competono all’assessore più anziano di età.

    6. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

    7.  Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa

     

     

     

    CAPO IV
    Il Sindaco

    Art. 34

    1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell’Amministrazione, rappresenta il Comune, ne presiede gli organi, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina gli organi del Comune, gli enti ed organismi dipendenti e le rappresentanze esterne, sulla base degli indirizzi di Consiglio.

    2. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell’ente e  può delegarne l’esercizio ai dirigenti competenti per settore o al segretario, nei limiti consentiti dalla legge.

    3      Il Sindaco può procedere alla nomina di Consiglieri Comunali delegati individuando tra i soggetti appartenenti all’Assemblea Consiliare cui conferire una o più deleghe articolate che non comportano l’adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva qualificandosi l’incarico come attività di approfondimento e proposta,  svolto a titolo gratuito. La delega viene conferita con uno specifico decreto sindacale. I consiglieri delegati rispondono del loro operato direttamente al Sindaco.

     

    TITOLO III

    PARTECIPAZIONE POPOLARE

    CAPO I

    ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

    Art. 35

    Libere forme associative
    1. Il Comune riconosce e valorizza libere forme di associazioni nonché la formazione di organizzazioni no profit che perseguano, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile e del patrimonio culturale ed artistico, come strumento di partecipazione alla vita amministrativa da parte della collettività.
    2. Presso il Comune è istituito l’Albo delle associazioni, delle organizzazioni e delle istituzioni, legalmente costituite, operanti sul territorio comunale.
    3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall’Albo di cui al comma precedente devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale. Le richieste di iscrizione sono subordinate al deposito di copia dello Statuto e del bilancio per le forme associative per le quali questo ultimo è richiesto dalla Legge.
    4. Il funzionamento del predetto Albo e i rapporti tra il Comune e le associazioni, gli organismi e le istituzioni iscritti nell’Albo medesimo sono disciplinati da apposito Regolamento.
    5. In particolare, in esecuzione di quanto statuito al comma 1, il Comune favorisce le associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguano finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di lucro. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina anche le norme che prevedono agevolazioni nell’uso e nell’affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, nonché forme diverse di contributi, sussidi ed erogazioni finanziarie, che vanno evidenziate in apposito allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
    6. Le associazioni e le organizzazioni che usufruiscono di tali agevolazioni e delle diverse forme di contributo di cui al precedente comma, sono inserite in un elenco, che viene pubblicato dal Comune con scadenza annuale.
    7. Qualora le iniziative e le attività di tali associazioni ed organizzazioni si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può stipulare con esse specifiche convenzioni di durata massima biennale, eventualmente rinnovabili o prorogabili. Durante il periodo delle convenzioni non possono essere previsti né erogati sussidi, contributi o altre agevolazioni alle associazioni interessate.

    Art. 36

    Consultazioni

    1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
    2. Il Comune ha la facoltà di procedere alla consultazione in  occasione dell’approvazione del piano regolatore generale e degli altri strumenti di programmazione.
    3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
    4. I cittadini e le organizzazioni possono rivolgere petizione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco per chiedere provvedimenti, esporre comuni necessità o lamentare inadempienze.
    5. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

    Art. 37

    Diritto di petizione

    Art. 38

    Interrogazioni

    1. Le organizzazioni ed i singoli cittadini per interessi collettivi, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.
    2. La risposta è data per iscritto  nei termini previsti dalla legge.

     

    Art. 39

    Diritto di iniziativa

    1. L’eventuale iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione, accompagnate da una relazione.
    2. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme  dei sottoscrittori.
    3. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria comunale.

    Art. 40

    Referendum

    1. E’ ammesso referendum consultivo e/o propositivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale, è escluso nelle seguenti materie: tributi, piani regolatori, statuto, regolamenti di funzionamento del consiglio e di contabilità, atti relativi alla gestione del personale, bilanci preventivi, conti consuntivi, atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
    2. Si fa luogo a referendum:

    a)      nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

    b)      qualora vi sia richiesta da parte di elettori del Comune pari al venti per cento della popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale.

    A pronunciarsi sull’ammissibilità delle proposte di referendum è chiamato il Consiglio Comunale, previa istruzione da parte di una commissione consiliare.

    1. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
    2. Il quorum necessario per la validità della consultazione referendaria deve raggiungere almeno un quarto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
    3. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.
    4. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
    5. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

     

    Art. 41

    Il difensore civico
    1. Il Comune può istituire il difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
    2. Il Sindaco con manifesto murale diffuso con congruo anticipo nei luoghi di abituale frequentazione dei cittadini, nonché con avviso affisso all’albo pretorio, informa della prossima nomina del Difensore Civico, invitando tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, a presentare istanza.
    3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i richiedenti, che per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa. I richiedenti devono altresì possedere titolo di laurea, pluriennale esperienza maturata in campo amministrativo e residenza nel territorio comunale.
    4. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico :
    • Coloro che versino in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
    • Coloro che abbiano preso parte alle ultime elezioni amministrative ;
    • I membri del Parlamento Nazionale ed Europeo;
    • I consiglieri  regionali, provinciali e comunali ;
    • Coloro i quali hanno legami di parentela entro il 3° grado con i componenti del Consiglio Comunale.

    5.   Se dopo due votazioni anche consecutive nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta, alla relativa nomina si procede, in altra seduta da tenersi entro 10 giorni dalla prima , mediante ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti e viene eletto colui il quale ottiene il maggior numero dei voti dei consiglieri presenti e votanti con elezione palese.

    6.  Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta.

    7.  Al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari alla indennità di carica prevista per gli assessori.

    8.   Il Difensore Civico ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale , dandosene atto ad ogni fine nel verbale della seduta.

     

     

    Art. 42

    Il consiglio comunale dei ragazzi

    1. Può essere istituito il consiglio comunale dei ragazzi.
    2. Esso promuove la partecipazione dei bambini fino a 13 anni di età e ne stimola l’educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
    3. Con apposito regolamento il Consiglio comunale ne detta le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del sindaco dei ragazzi.

     

    Art. 43

    Le consulte
    1. Il Consiglio comunale può istituire apposite consulte quali organismi di consultazione e di partecipazione nelle materie di più ampio rilievo sociale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico.
    2. Le Consulte sono composte da rappresentanti di associazioni, enti, organismi e da esperti che localmente hanno una approfondita conoscenza ed esperienza di determinati campi di attività che possono integrare e arricchire le proposte degli organi politico – amministrativi con l’apporto di conoscenze specifiche e possono altresì esercitare autonomo diritto di iniziativa.
    3. Rappresentano lo strumento di collegamento diretto e di partecipazione organizzata tra i cittadini di Cinquefrondi e l’Amministrazione.
    4. Le consulte sono costituite con deliberazione di consiglio comunale e restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che le ha costituite.
    5. Le modalità di istituzione e di funzionamento saranno previste da uno specifico regolamento.

    Art. 44

     I consigli di quartiere

     

    1 . Ai fini della partecipazione effettiva dei cittadini e stante l’estensione territoriale del centro abitato, il Comune istituisce i Consigli di Quartiere quali organismi di rappresentanza delle esigenze della popolazione nell’ambito dell’unità del Comune, secondo il numero stabilito dal regolamento.

    2 . Sono organi dei Consigli di Quartiere il Consiglio e il Presidente che viene eletto nel suo seno.

    3 . Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e decadono in caso di suo scioglimento.

    4 . In materia di ineleggibilità e di incompatibilità, ai consiglieri dei Consigli di Quartiere si applica la normativa vigente per i consiglieri comunali.

    5 . L’estensione territoriale, l’organizzazione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere e dei loro organi ed uffici sono disciplinati dal regolamento.

    6 . I Consigli di Quartiere sono eletti dal Consiglio Comunale secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento.

    7 . I Consigli di Quartiere svolgono attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento.

     

    ART. 45

     Regolamento degli organismi di partecipazione

    1 . Le attribuzioni dei Consigli di Quartiere sono disciplinati da apposito regolamento.

    2 . Il Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale deve contenere le norme riguardanti:

    a) le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi di Quartiere;

    b) le modalità per le elezioni del Presidente del Consiglio di Quartiere;

    c) il numero dei componenti dei Consigli di Quartiere;

    d) le modalità per le elezioni dei Consigli di Quartiere e la loro durata in carica;

    e) le modalità e i criteri volti a definire i rapporti con gli Organi Comunali e con le Istituzioni, Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

    3 . Il Consiglio Comunale assegna la sede e i mezzi necessari all’attività ed ai servizi dei Consigli di Quartiere

     

    CAPO II

    PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

    Art. 46

    Diritto di partecipazione al procedimento

    1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro, nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
    2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
    3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
    4. La comunicazione dell’avvio del procedimento viene disciplinata da apposito regolamento.

     

     

    CAPO III

    DIRITTO DI ACCESSO E

    DI INFORMAZIONE

    Art. 47

    Pubblicità degli atti

    1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

     

    1. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti Comunali.

    Art. 48

    Diritto di accesso

    1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune e degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
    2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
    3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l’Amministrazione Comunale è in possesso, si valuterà la possibilità di istituire idoneo ufficio presso il quale possono essere fornite tutte le notizie relative all’attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

     

     

     

    TITOLO IV

    L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

    Art. 49

    Principi di organizzazione
    1. Gli uffici del Comune sono organizzati in base ai criteri del decentramento, della funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.
      1. L’articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
      2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, definisce l’organizzazione degli uffici, in modo da garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini.

     

    Art. 50

    Personale

    1. I dipendenti comunali sono all’esclusivo servizio della collettività.
    2. Il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento professionale del personale è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal contratto individuale.
    3. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
    4. Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale.

    Art. 51

    Il segretario comunale

    1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
    2. Il consigli Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.
    3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
    4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
    5. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
    6. Al Segretario può essere conferito dal Sindaco l’incarico di Direttore Generale.

     

     

     

     

     

    Art. 52

    Responsabili ed incarichi dirigenziali
    1. I responsabili esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
    2. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli Organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
    3. Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell’esercizio della propria concreta attività di gestione.
    4. Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell’incarico. Nell’esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
    5. Gli incarichi di responsabilità sono conferiti dal sindaco ai responsabili di aree, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
    6. Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
    7. La giunta comunale può, motivatamente ed in sede di regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e di dotazione organica, decidere la istituzioni o l’accentramento di posizioni dirigenziali.
    8. La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di responsabile può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di caratteristiche personali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.
    9. Entro i limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali o di responsabile al di fuori della dotazione organica.

     

    Art. 53

    Collaborazioni esterne

    1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere  collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
    2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato amministrativo, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico

     

     

    Art. 54

    Uffici di indirizzo e di controllo

    1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco,della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

     

    TITOLO V

    L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

    Art. 55

    Contabilità e bilancio

    1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
    2. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
    3. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l’ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

     

     

    Art. 53

    Collegio dei revisori dei conti

    1. 1.      Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il collegio dei revisori ed il suo presidente.
    2. 2.      Sono ineleggibili alla carica di revisori i consiglieri comunali, i dipendenti comunali, gli amministratori e i dipendenti degli enti sub-comunali, coloro che sono legati al Comune e a tali enti da rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, il difensore civico limitatamente a coloro che tali incarichi rivestono nell’ambito del Comune di Cinquefrondi e degli enti ad esso collegati.
    3. 3.      Sono ineleggibili a tale carica i parenti entro il quarto grado delle persone indicate nel comma precedente. Per quel che riguarda i dipendenti comunali l’ineleggibilità relativa ai parenti entro il quarto grado dei dipendenti comunali è riferita soltanto ai dipendenti che occupano   una posizione apicale all’interno dell’Ente.
    4. 4.      Sono altresì ineleggibili alla carica coloro che non possono ricoprire la carica di Consiglieri del Comune di Cinquefrondi in base alla normativa vigente.

     

    Art. 54

    Durata, revoca e rieleggibilità

    1. I revisori durano in carica tre anni; non sono revocabile se non in caso di grave inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

    2. In caso di grave inadempienza il Consiglio contesta all’interessato, assegnandogli un termine di quindici giorni per le per le proprie deduzioni prima della decisione.

     

    Art. 55

    Funzione del collegio dei revisori

    1. 1.      Il collegio dei revisori è organo di controllo economico-gestionale e di riscontro giuridico-contabile del Comune. Per l’esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione sono attribuiti al collegio dei revisori poteri ispettivi.
    2. 2.      Nella materia di competenza il collegio dei revisori è anche organo di consulenza del Consiglio Comunale. Il Consiglio può disporre l’audizione del collegio dei revisori in relazione all’esame di qualunque atto sottoposto alla propria attenzione, connesso con la gestione del patrimonio del Comune.
    3. 3.      Il ragioniere comunale trasmette trimestralmente al collegio dei revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel periodo considerato.

    Art. 56

    L’organo dei revisori dei conti

    1.  Il Consiglio comunale, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, prende atto del revisore dei conti indicato dall’organo competente.

    2.  Ai sensi dell’art. 19del D. Lgs. n. 89/2014, l’organo di revisione, dura in carica tre anni, ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato. Inoltre, i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.

    3. L’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

    4.  Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte     tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

    5.  L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce      immediatamente al Consiglio.

    6. L’organo di revisione risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

     

     

    TITOLO VI

    REVISIONE DELLO STATUTO

     

    Art. 57

    Commissione per lo Statuto

    1.  E’ istituita in seno al Consiglio comunale la commissione per lo Statuto, incaricata di predisporre i Regolamenti, di esprimere pareri sulle questioni interpretative delle disposizioni statuarie e regolamentari e di svolgere compiti istruttori e referenti sulle proposte di revisione dello Statuto.

    2.   La commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e dai Capigruppo consiliari o loro delegati. Essa può essere integrata, ove necessario, da esperti esterni, nominati dal Consiglio.

     

    Art. 58

    Procedimento di revisione

    1.   La revisione o l’abrogazione dello Statuto è deliberata con le stesse modalità e con le stesse maggioranze previste per l’approvazione dello stesso.

    2.   L’abrogazione dello Statuto è, consentita solo se contestuale all’approvazione di un nuovo Statuto.

    3.   La stessa disposizione si applica per i Regolamenti previsti dallo Statuto.

     

     

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI

     

    Art. 59

    Regolamenti

    1.   Il Consiglio approva entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto il proprio Regolamento.

    2.   Gli altri Regolamenti, ad eccezione di quello di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, sono approvati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto.

    3.   Fino all’entrata in vigore i suddetti Regolamenti, valgono le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la Legge e lo Statuto.

    Art. 60

    Entrata in vigore  Adeguamenti

    1.   Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

    2.   Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

    3    Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

    4.     Il Segretario Comunale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

    5.   L’entrata in vigore di nuove leggi sull’ordinamento comunale abrogano le norme statutarie con esse incompatibili.

    6.   Il Consiglio comunale adegua lo Statuto alle nuove leggi entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore.

     

     

     

     

     


     
  • 1 commento

    1. RAFFAELE CUTRI'

      Ci si preoccupa di uno statuto, ma non di risolvere ancora un problema, L’ACQUA. Tutte le sere manca l’acqua in casa mia, ubicata sulla Via Corrado Alvaro, ma la cosa che mi da più fastidio e tornare a casa dopo una partita di beach volley sudato e pieno di sabbia e non avere acqua per potersi lavare ed attendere la mattina alle 5.30. Speriamo si risolva al più presto

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