• Presto in vigore l’obbligo per chi vende o fitta immobili del nuovo attestato di prestazione energetica
    Un nuovo strumento per favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano
    01/06/2013 | Giuseppe Campisi | Edicola di Pinuccio

    NOVITA’ IN VISTA per chi fitta o vende immobili e, almeno stavolta, non si dovrebbe trattare dell’ennesimo balzello mascherato e rifilato ai cittadini, ma di una certificazione che dovrebbe modificare in meglio non solo la percezione di vivibilità delle unità immobiliari ma anche lo status fisico del parco immobili. Si tratta del nuovo attestato di prestazione energetica che, a breve, dovrebbe divenire vincolante per chiunque intenda vendere o fittare immobili e che si richiama una direttiva europea del 2010, la 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia recepita nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri attraverso lo strumento del decreto legge per rimediare ad una precedente procedura di infrazione in materia aperta contro l’Italia e che mira a dare, tra l’altro, un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano.

     

    L’innovazione consiste nella sostituzione integrale dell’art. 6 d.lgs 19 agosto 2005, n. 192 con una riformulazione che preveda che l’attestato di prestazione energetica debba essere « rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruite, vendute o locate a un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2; nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica; nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.»

     

    Altro focus importante riguarda l’estensione temporale della validità del certificato cui si prevede una efficacia di 10 anni dalla data del rilascio, aggiornata a seconda dei successivi interventi di ristrutturazione o modificazione che vadano ad incidere sulla classe energetica dell’immobile che comunque rimane subordinata ai normali processi manutentivi, ivi comprese le fondamentali operazioni di adeguamento. Dunque, uno strumento importante poiché oltre ad assegnare obbligatoriamente una classe energetica ad immobili ed edifici ne riqualifica valore ed impieghi con una spiccata attenzione green rivolta ad avere il minor impatto ambientale possibile.