• L’Imu che non t’aspetti. Quanto ha reso la property tax e quando usare il ravvedimento operoso
    19/12/2012 | Giuseppe Campisi | Edicola di Pinuccio

    Altro che 21. Per molti italiani lo spauracchio è arrivato (e, forse passato) il 17 dicembre scorso portandosi via, con buona pace dei buoni propositi al consumo, una fetta consistente di risparmi, tredicesime e stipendi impiegati alla bell’e meglio per saldare (oltre al resto) l’Imu, l’odiata imposta che ingloba la famigerata “tassa sulla casa” che ci ha regalato il poco invidiabile primato in Europa per la tassazione sugli immobili. Dunque, incassato anche da Bruxelles il via libera per l’applicazione dell’imposta sui beni della Chiesta che hanno destinazione commerciale pur non potendo pretendere la riscossione del pregresso ritenuto un calcolo impossibile, vediamo di fare due conti e capire cosa è successo sulle nostre teste, o meglio sui nostri tetti. Tenendo fede alle stime più recenti del Coordinamento Unitario dei Proprietari Immobiliari, i proventi complessivi provenienti dall’Imu ammonterebbero a 23,4 miliardi di euro, ovvero circa 5,4 miliardi in più dei 18 previsti dal ministero dell’Economia. Come da decreto Salva Italia, se gli incassi dell’Imu hanno generato da una parte il gettito d’una somma ragguardevole, dall’altra ha fornito un surplus tanto inaspettato quanto generoso, ben oltre le proiezioni ministeriali come si diceva, che dovrebbe esser reso (in quota parte) sia ai comuni per l’ordinaria amministrazione che “reinvestito” in primis su spesa sociale.

     

     

    Ma cosa succederà ai ritardatari o a chi ha compilato erroneamente il modulo di versamento basandosi su un calcolo inesatto per l’importo ? Per gli imprecisi scatta sin da subito il ravvedimento operoso quale forma contenitiva di maggiori aggravi permettendo il pagamento ritardato dell’imposta con incluse le sanzioni previste, che ovviamente si dilatano proporzionalmente col trascorrere del tempo. Ma è bene chiarire che tale strumento, consente anche la rettifica di eventuali errori relativi all’importo (e solo all’importo, visto che l’errore di compilazione è altra materia). I contribuenti ritardatari o imprecisi possono così regolarizzare la loro posizione usando gli strumenti del modello F24 utilizzando la casella apposita (ravvedimento operoso) o sul bollettino postale con tre tipologie diverse di ravvedimento : ravvedimento sprint: la regolarizzazione entro i primi 14 giorni dalla scadenza equivale a una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; ravvedimento breve: la regolarizzazione dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, equivarrà al 3% dell’importo, sempre per ogni giorno di ritardo; ravvedimento lungo: la regolarizzazione dal 30° giorno al 17 dicembre 2013 implica una sanzione al 3,75% per ogni giorno di ritardo a cui andranno aggiunte inoltre gli interessi legali (2,5%). Dopo un anno di ritardo dal termine di scadenza, il ravvedimento operoso non sarà più possibile e la sanzione da pagare sarà pari al 30% dell’imposta.

     

    Vogliamo fornire anche una casistica di altre tipologie d’errore e le possibilità per rimediare: Versamento superiore al dovuto: il contribuente dovrà presentare l’istanza di rimborso al Comune (e NON all’Agenzia delle Entrate) per ciò che concerne la parte erariale della tassa; per quel che riguarda la quota comunale, bisognerà rivolgersi all’ente locale, mentre per ciò che concerne la quota statale si attendono al momento ulteriori istruzioni per la pratica di rimborso; Versamento inferiore al dovuto: sarà necessario ricorrere al ravvedimento operoso; Errori nella divisione tra quota statale e comunale: l’importo corretto sarà risolto da Stato e Comuni; Versamento superiore al dovuto con errore di ripartizione: sarà necessario presentare l’istanza di rimborso al Comune, specificando l’importo della somma pagata in eccesso e l’errore nella ripartizione; Errore di compilazione del codice tributo: verrà corretto direttamente dal Comune, qualora l’importo pagato sia corretto; Errore di compilazione del codice del Comune: sarà necessario recarsi allo sportello dove è stato effettuato il pagamento, richiedere l’annullamento del vecchio modulo compilato e inviare quello corretto. Perché a quanto pare, oltre a pagare, al cittadino spetta anche monitorare. Se no che gusto c’è?