• Il credito su pegno. Il piccolo prestito autofinanziato e accessibile che le banche spesso snobbano
    16/05/2013 | Giuseppe Campisi | Edicola di Pinuccio

    IL SOSTEGNO ALL’UTILIZZO DELLA PRATICA del credito su pegno, tra le poche in controtendenza per poter ottenere credito in un momento particolare di illiquidità come questo, potrebbe risultare interessante ed agevole proprio a quelle famiglie in difficoltà, irrigidite dalla mancanza di cash flow per le spese correnti, proprio in virtù della sua formula che ben si adatta ai loro bisogni per termini e durata. Istituito con una normativa del 1938 (legge n. 745 del 10/5/1938) e modificato con decreto legislativo 01/09/1993 n. 385, che ne ha abrogato molti degli articoli della iniziale legge, consiste in un prestito di denaro concesso da una banca ad un cliente persona fisica che impegna presso la stessa un bene mobile di sua proprietà per un periodo non inferiore a 3 mesi e – di norma – non superiore all’anno. Una tipologia di finanziamento a breve termine e non poi così atipica, concesso dietro il deposito di particolari categorie di beni (oggetti preziosi, oro, argento, diamanti, orologi di pregio, ecc.) che a seguito di una perizia effettuata dagli stessi funzionari e, a seconda il loro valore commerciale, permette di ottenere una somma di danaro liquida immediatamente fruibile. Contestualmente alla concessione del prestito l’istituto di credito emette una polizza di pegno che consegnata al cliente, ha il primario fine di attestare la validità dell’operazione. Ma non solo. Infatti nel documento, oltre alla definizione delle caratteristiche fisiche del bene impegnato, il valore di stima attribuito, l’importo del finanziamento concesso (che di norma non supera i 4/5 dell’apprezzamento) sono contenute anche le date di termine iniziale e finale della durata del prestito ed ovviamente i tassi applicati.

     

    La polizza emessa è solitamente “al portatore” il che significa che consente la circolazione della proprietà del bene oggetto della garanzia. L’iter istruttivo è abbastanza semplice (occorre presentare carta di identità e codice fiscale) ma requisito essenziale per procedere è la maggiore età. Inoltre, la pratica di rilascio del prestito non prevede indagini amministrative o patrimoniali, né la presentazione di documentazioni specifiche, salvo che l’istituto concedente non reputi di illecita provenienza i valori in pegno. Il vantaggio sostanziale – anche rispetto ai più comuni compro oro – è il mantenimento della proprietà da parte del possessore per il tempo della concessione del prestito che se estinto consente il pieno riscattato dei beni. Riscatto che può essere anche effettuato anticipatamente dietro la corresponsione degli interessi e spese dovute. Ma si può anche decidere di rinnovare il prestito stesso comunque a fronte del pagamento degli interessi e delle spese necessarie. Se si incombe nella impossibilità di rinnovare o di riscattare il pegno, decorsi 30 giorni dalla scadenza, gli oggetti impegnati verranno astati pubblicamente dalla banca per procedere al recupero del credito (art. 13, comma 2 legge n.745/1939).

     

    Durante la procedura di licitazione pubblica i beni vengono resi disponibili alla visione dei probabili acquirenti, nei giorni precedenti l’asta, forniti di iconografica descrizione delle caratteristiche salienti e di eventuali attestazioni di fabbrica o di perizia. Peraltro, se dalla vendita all’asta si dovesse ricavare una eccedenza di denaro oltre il dovuto per capitale, spese ed interessi alla banca, questa somma rimarrebbe di diritto a disposizione, per i successivi 5 anni, dell’originario proprietario del bene. Uno strumento che i canali consumer degli istituti di credito dovrebbero meglio rivalutare considerati i rischi quasi nulli per gli eroganti e che potrebbe, se correttamente sponsorizzato evitando strumentalizzazioni faziose e, soprattutto, se intesa quale iniezione di fiducia per la messa a disposizione di pronta liquidità di modesta entità per esigenze di breve periodo, riuscire di conforto, nella formula dell’autofinanziamento, a molti soggetti diversamente impediti dal credit crunch o peggio costretti a consegnarsi alle grinfie sordide di usurai disumani e criminali con ripercussioni psico-sociali devastanti e talvolta irrimediabili.