• Cinquefrondi. Arriva la TASI, la nuova tassa sui servizi indivisibili. Si paga entro il 16 ottobre prossimo
    Torna la tassazione sulla prima casa. Serve a cofinanziare Polizia Municipale, manutenzione strade e pubblica illuminazione. Aliquota stabilita 1,5 per mille
    11/09/2014 | Edicola di Pinuccio

    municipio cinquefrondiCINQUEFRONDI – Con le delibere del consiglio comunale registrate rispettivamente ai numeri 14 e 15 dell’8 settembre 2014, il civico consesso di Cinquefrondi ha proceduto prima a regolamentare la disciplina del tributo TASI per i servizi indivisibili e poi ad approvarne la relativa aliquota per l’anno 2014. Per quanto discusso all’interno della seduta consiliare vi rimandiamo al testo delle delibere che riportiamo di seguito.

     

    In attesa del rilascio di un vademecum-guida per il contribuente, annunciato come di prossima emanazione e diffusione da parte dell’Ufficio Tributi del Comune, dall’analisi dei documenti si capisce che, nello spirito della norma che istituisce il tributo, i contribuenti che costituiranno la base imponibile saranno i possessori o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati o aree edificabili così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione per i terreni agricoli.

     

    Il Consiglio era chiamato a deliberare, sulla scorta dei dati e delle indicazioni disponibili e fornite dalla competente ripartizione finanziaria, per la determinazione di una aliquota ricompresa dalla norma generale tra lo 0 (zero) ed il 2,5 per mille dell’imponibile IMU con possibilità di maggiorazione fino ad un altro 0,8 per mille (3,3 per mille totale) per i casi in cui l’ente avesse voluto, con apposito regolamento, finanziare detrazioni o altre misure in favore delle abitazioni proncipali, caso non previsto nello specifico.

     

    I servizi indivisibili vengono individuati dalla norma generale e consistono in: 1) Polizia Locale 2) Viabilità e e circolazione stradale 3)Illuminazione pubblica 4) Protezione civile 5) Parchi e verde ed altri servizi del territorio e dell’ambiente. Rispetto a questi nella delibera di determinazione dell’aliquota fissata dal consiglio comunale di lunedì scorso all’1,5 per mille, viene riportato un prospetto con le spese presunte per il 2014 inserite nei capitoli di bilancio relative a: 1)Pubblica illuminazione (215.000,00 euro) che ricomprende sia i costi per il consumo di energia che di manutenzione degli impianti; 2) Polizia Municipale (142.486,00 euro) spesa per personale e funzionamento ; 3) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (65.805,00).

     

    I cittadini contribuenti saranno chiamati a compartecipare alla spesa dei servizi indicati per un importo di Euro 114.207,55, la parte residua consistente in 345.083,45 sarà finanziata dalla fiscalità generale dell’ente. L’insieme delle due voci, corrispondente ad euro 459.291,00, costituisce la spesa totale presunta per il 2014 delle poste di bilancio sopracitate.

     

    La TASI  graverà anche sulle prime case, nel tempo tassate e poi esentate dalla vecchia ICI, I  contribuenti dovranno pagare in regime di autoliquidazione, cioè spontaneamente, senza alcun avviso da parte del comune entro il termine del 16 ottobre (per l’anno 2014), A puro titolo di esempio, per un immobile con valore catastale ai fini imu di euro 25.000,00 si pagheranno 37,50 euro, un immobile con valore 100.000,00 pagherà 150,00 euro ed uno con valore 250.000,00 pagherà  375,00 euro. Chi non provvederà al pagamento sarà soggetto ad accertamento ed a recupero coattivo del dovuto.

     

    Di seguito i testi delle due delibere di consiglio:

     

    DELIBERA NUMERO 14

     

    C OMU NE D I C I N Q UE F R O N DI

    (Provincia di Reggio Calabria)

    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    VERBALE N. 14

    OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I

    SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

    ________________________________________________________________________________

    L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 16,10 e seguenti nell’aula

    Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi

    sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente Signor RASO Giancarlo si è

    riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e seduta pubblica.

    All’atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue:

    Num.

    d’ord.

    COGNOME E NOME Presente

    (si-no)

    Num.

    d’ord.

    COGNOME E NOME Presente

    (si-no)

    1 CASCARANO Marco No 10 CONDOLUCI Alfonso Si

    2 SCAPPATURA Anselmo Si 11 RASO Giancarlo Si

    3 BELLOCCO Maurizio Si 12 MISITI Carlo Si

    4 NAPOLI Roberto Si 13 CONIA Michele No

    5 RASO Michele Antonio Si 14 GALIMI Michele Si

    6 MACEDONIO Angelo No 15 SINOPOLI Maria Cristina No

    7 MILETO Salvatore No 16 NICOLOSI Concetta No

    8 CASCARANO Antonella No 17 LORIA Flavio Saverio Si

    9 MACRI’ Anna Maria Si

    CONSIGLIERI ASSEGNATI N.17 PRESENTI N.10 – ASSENTI N.7.

    Alle ore 16,15 entra il Consigliere NICOLOSI Concetta per cui il numero dei Consiglieri

    presenti è di n. 11, assenti n. 6.

    Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa Maria ALATI.

    Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a

    termine di legge il Sig. RASO Giancarlo – Presidente – assunta la presidenza e dichiarata aperta la

    seduta, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto;

    Relaziona sull’argomento il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Vincenzo MACRI’.

    CONSIGLIERE BELLOCCO: Inserire detrazione per abitazione principale per chi ha basso

    reddito. E’ possibile allargare la base dalla quale incassare la somma?

    CONSIGLIERE GALIMI: Inserire se possibile detrazioni.

    CONSIGLIERE LORIA: Questo è un punto importante che vincola il bilancio di previsione, ed

    oggi diventerà più importante perché si decide per il futuro del tributo. Ritengo che così facendo non si

    agisce nell’ottica di armonizzare il tributo per raggiungere una maggiore equità. Poi la TASI

    rappresenta una componente importante per il futuro. Certo oggi non ci sono i tempi per intervenire, ma

    colpevolmente per l’Amministrazione. Il fatto che non siano previste detrazioni è negativo, quindi, è

    superficiale il modo in cui si propone il Regolamento perché il federalismo fiscale presuppone

    programmazione. In questo caso l’Amministrazione non ha programmi, preannuncio voto contrario.

    CONSIGLIERE GALIMI: Scontiamo un notevole ritardo sul federalismo fiscale. A livello di

    logica serve una rivoluzione per uniformarci a quello che è il nuovo futuro della tassazione dei

    cittadini. Il fatto che si arriva il giorno prima di una scadenza in Consiglio Comunale è negativo,

    l’Amministrazione è in ritardo. Occorre far ripristinare gli Enti intermedi, non funziona l’ANCI. Quello

    della revisione totale delle tasse è un problema che va affrontato anche in sede di conferenza dei

    capigruppo. Occorre dare direttive agli uffici. Voto contro con la speranza che il grido venga raccolto

    dalle forze politiche in genere, occorre intraprendere un nuovo modo di amministrare e dare direttive

    politiche agli uffici.

    CONSIGLIERE BELLOCCO: Annuncio la mia astensione che deriva dalla necessità di

    prevedere qualche detrazione perché è una tassazione che incide sulla classe medio-bassa della

    popolazione. C’era la possibilità di fare un Regolamento per allargare la base imponibile, per questo mi

    astengo.

    CONSIGLIERE SCAPPATURA: Condivido parzialmente gli interventi della minoranza. I

    tempi sono stati ristretti ed hanno impedito valutazioni diverse

    . A fronte di un governo scellerato

    occorre organizzazione. Subiamo l’ennesimo taglio quantificato in € 154.00,00, è difficile continuare a

    garantire i servizi con questi tagli. Da questo Consiglio Comunale dovrebbe partire un messaggio forte,

    non è possibile abbandonare i Comuni piccoli da parte di un Governo che non guarda certo all’interesse

    dei cittadini.

    

     
     

    UDITI

    gli interventi in merito all’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto;

    VISTO

    l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,

    dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.

    13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa

    sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

    VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali

    disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

    VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.

    02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

    VISTO

    l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in

    materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1,

    comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

    RILEVATO

    che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare

    con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per

    l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno

    successivo a quello di approvazione;

    VISTO

    l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,

    della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la

    deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi

    alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

    bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati

    successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque

    effetto da tale data;

    VISTI

    l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,

    ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il

    termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014, nonché il Decreto

    del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale differisce ulteriormente tale termine al 30

    settembre 2014;

    VISTA

    la nota IFEL del 22 luglio 2014 la quale specifica che per quanto riguarda la TASI, il termine

    per l’invio delle deliberazioni al Ministero dell’ Economia resta comunque fermo al 10 settembre 2014,

    ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso Mef entro il 18 settembre 2014, che ha diretti riflessi

    sull’efficacia delle delibere stesse. Il termine è stabilito dal comma 688 della Legge di stabilità 2014,

    come modificato dal D.L. n. 16/2014, che va considerata norma “speciale” con specifico riferimento

    alla TASI. Sotto il profilo operativo , del resto, lo spostamento del temine in questione determinerebbe

    ulteriori motivi di incertezza sul pagamento dell’acconto fissato al 16 ottobre 2014 per i Comuni che

    non abbiano deliberato in materia entro lo scorso 23 maggio;

    RICHIAMATO

    in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che:

    con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il

    comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro per quanto

    riguarda la TAS

    I:

    1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,

    anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

    2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

    relativi costi alla cui copertura la TASI e’ diretta”.

    ESAMINATO

    l’allegato schema di regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili

    (TASI), costituito da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e

    sostanziale;

    VISTI

    altresì:

    - l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “

    a decorrere dall’anno d’imposta 2012,

    tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali

    devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro

    il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque

    entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di

    previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e’

    sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino

    all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti

    inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il

    Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,

    anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero

    dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai

    comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,

    comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”

    ;

    - l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L.

    35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “

    a decorrere dall’anno

    di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i

    regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via

    telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del

    federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del

    Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì,

    tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le

    indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze,

    sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei

    regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il

    versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo

    2011, n. 23, e’ eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno

    precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e’ eseguito, a saldo

    dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base

    degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine

    il Comune e’ tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso

    anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti

    adottati per l’anno precedente”;.

    VISTA

    la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

    Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la

    trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di

    approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

    

    DATO ATTO

    che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato

    dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge

    vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

    TENUTO CONTO

    che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto

    dalle sopra richiamante disposizioni normative;

    RITENUTO

    di approvare il suddetto regolamento;

    ACQUISITI

    sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs.

    18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

    ACQUISITO

    altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato

    dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

    VISTO

    il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

    Con voti Favorevoli n. 7 – contrari n. 2 (GALIMI e LORIA) – Astenuti n. 2 (BELLOCCO e

    NICOLOSI) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese,

    DELIBERA

    1) Di approvare il regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto

    da n.23 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

    2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in

    vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad

    applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;

    3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del

    D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al

    Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni

    dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per

    l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

    4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze

    per il tramite del portale

    www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre 2014 e di

    pubblicare altresì la presente delibera sul sito web istituzionale.

    Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l’urgenza del provvedimento al fine di renderlo

    concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo;

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    fa propria la proposta del Presidente e, con voti favorevoli n.7 – contrari n. 2 (GALIMI e LORIA) –

    Astenuti n. 2 (BELLOCCO e NICOLOSI) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma

    palese,

    DELIBERA

    di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di legge.

    Comune di CINQUEFRONDI

    Provincia di

    REGGIO CALABRIA

    

     
     

    
    

     

     

    Approvato con

    delibera del

    Consiglio Comunale

    n. 14 del 8/9/2014

    2

    INDICE

    Art. 1 -

    Oggetto del regolamento Pag. 3

    Art. 2 -

    Soggetto attivo Pag. 3

    Art. 3 -

    Presupposto impositivo Pag. 3

    Art. 4 -

    Soggetti passivi Pag.3

    Art. 5 -

    Immobili soggetti al tributo Pag. 4

    Art. 6 -

    Periodi di applicazione del tributo Pag. 5

    Art. 7 -

    Determinazione della base imponibile Pag. 5

    Art. 8 -

    Aliquote del tributo Pag. 5

    Art. 9 -

    Detrazione per abitazione principale Pag. 6

    Art. 10 -

    Servizi indivisibili e relativi costi Pag. 6

    Art. 11

    Dichiarazione Pag. 7

    Art. 12 -

    Versamento del tributo Pag. 7

    Art. 13 -

    Importi minimi Pag. 8

    Art. 14 -

    Rimborsi e compensazioni Pag. 8

    Art. 15 -

    Funzionario responsabile Pag. 8

    Art. 16 -

    Verifiche ed accertamenti Pag. 8

    Art. 17 -

    Sanzioni ed interessi Pag. 9

    Art. 18 -

    Dilazione pagamento degli avvisi di accertamento Pag. 10

    Art. 19 -

    Riscossione coattiva Pag. 10

    Art. 20 -

    Trattamento dati personali Pag. 10

    Art. 21 -

    Norma di rinvio Pag. 11

    Art. 22 -

    Entrata in vigore del regolamento Pag. 11

    Art. 23 -

    Clausola di adeguamento Pag. 11

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    3

    

    REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

    DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

    (TASI)

    ART. 1

    OGGETTO

    1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs.

    del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla

    componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013,

    n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

    2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio

    specificati dal successivo ART. 10

    . del presente regolamento.

    ART. 2

    SOGGETTO ATTIVO

    1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui

    superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della

    prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o

    esente dal tributo.

    ART. 3

    PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

    1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

    fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), ad

    eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

    2. È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU.

    ART. 4

    SOGGETTI PASSIVI

    1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o

    superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3. In caso di

    pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione

    tributaria.

    2. Nel caso di pluralità di possessori, ognuno paga in base alla propria quota e applica l’aliquota

    relativa alla propria condizione soggettiva. Il Comune per la riscossione dell’intero debito tributario

    può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato. La solidarietà di cui al

    comma 1 non incide nella determinazione del tributo, ma nella riscossione dello stesso.

    3. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

    sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale

    ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del

    diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo

    . In caso di una pluralità di titolari di diritti

    reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi

    ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

    4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a

    sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a

    4

    titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie

    si fa riferimento alla durata del rapporto.

    5. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è

    dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

    Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data

    della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

    6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

    servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di

    uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando

    nei confronti di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i

    locali e le aree in uso esclusivo.

    ART. 5

    IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

    1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree

    edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

    2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati,

    considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne

    costituisce pertinenza. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini

    dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione

    dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva,

    quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la

    dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

    3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,

    come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano

    abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare

    abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio

    comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.

    Ove due

    coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in

    due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili

    solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare

    l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le

    agevolazioni competono ad un solo immobile

    . Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono

    esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di

    un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

    unitamente all’unità ad uso abitativo.

    4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti

    urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo

    competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri

    previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello

    strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di

    eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

    5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data

    di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se

    antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

    6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge

    06/03/2014, n. 16, nonchè i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio ed i bivacchi.

    5

    ART. 6

    PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

    1

    . Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno

    in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e

    sussistono fino al giorno di cessazione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la

    detenzione si nono protratti per almeno quindici giorni.

    2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è

    avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della

    dichiarazione. In mancanza, l’obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione,

    salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

    ART. 7

    DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione

    dell’imposta municipale propria (IMU).

    2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

    a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo

    22/01/2004, n. 42;

    b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

    dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata

    dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea

    documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

    dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,

    rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per fabbricati inagibili e inabitabili si intendono

    quegli immobili aventi caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con

    interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che presentano, pertanto, almeno una delle

    seguenti condizioni:

    

    Lesioni a strutture orizzontali (solai e tetti compresi) tali da costituire pericolo a cose o a

    persone;

    

    Lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a

    cose o a persone;

    

    Edificio fatiscente per il quale è stata emessa ordinanza di sgombero;

    

    Mancanza di servizi igienico-sanitari;

    

    Mancanza dell’impianto elettrico;

    

    Mancanza dell’impianto di riscaldamento.

    ART. 8

    ALIQUOTE DEL TRIBUTO

    1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

    2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi

    dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

    3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da

    adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in

    conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento e

    nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di

    attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

    6

    4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile

    non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.

    5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i

    limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare

    complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o

    altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni

    principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto

    Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da

    generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento

    all’IMU per la stessa tipologia di immobile.

    6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-

    bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non

    può superare in ogni caso l’1 per mille.

    7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di

    modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.

    ART. 9

    DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

    1. Con la delibera di cui all’articolo 8 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per

    abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche

    differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del

    soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il

    riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

    ART. 10

    SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

    1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune

    a. Servizio di polizia locale;

    b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;

    c. Servizio di illuminazione pubblica;

    d. Servizi di protezione civile;

    e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed

    all’ambiente;

    f. ecc.

    2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale

    di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le relative voci di

    costo.

    Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento

    e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e

    generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità

    analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune

    rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.

    3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei

    servizio assicurata dalla TASI.

    7

    ART. 11

    DICHIARAZIONE

    1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello

    messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha

    inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha

    effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano

    rimaste invariate.

    Art. 12

    VERSAMENTO DEL TRIBUTO

    1. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di

    semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, fornire un servizio di precompilazione

    dei moduli di pagamento , a richiesta del contribuente, fermo restando che il soggetto passivo è

    comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei

    termini di cui al successivo comma 3.

    2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod.

    F24) o bollettino di conto corrente postale (ccp unico nazionale n. 1017381649) secondo le

    disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

    3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall’art. 1, comma

    688, della L. 147/2013:

    

    Prima Rata: Scadenza 16 Giugno.-

    

    Seconda Rata: Scadenza 16 Dicembre.-

    

    Soluzione Unica: Scadenza 16 Giugno.-

    4.Per l’anno 2014 il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 Ottobre 2014 sulla

    base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI

    pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18

    settembre 2014. A tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni,

    esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo

    delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle

    deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e’ effettuato in

    un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al

    comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in

    base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di

    immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31

    dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

    immobile. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto

    termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al

    comma 681, e’ pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con

    riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

    5. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o

    inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

    quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego

    del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

    8

    6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni

    particolari.

    ART. 13

    IMPORTI MINIMI

    1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti

    gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 7,00

    .

    ART. 14

    RIMBORSI E COMPENSAZIONE

    1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il

    termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato

    il diritto alla restituzione.

    2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

    3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di

    rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal Contribuente al Comune stesso a titolo di

    TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del

    rimborso.

    4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal

    comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

    5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti

    minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

    ART. 15

    FUNZIONARIO RESPONSABILE

    1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario

    responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa

    e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

    rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle

    vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli

    tributi componenti l’imposta unica comunale.

    ART. 16

    VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

    1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione

    presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal

    fine può:

    a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60

    giorni dalla notifica;

    b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati

    presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

    pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e

    diritti;

    c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente

    autorizzato dal funzionario responsabile di cui all’art. 15 dando preavviso al contribuente di

    almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del

    contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla

    base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra,

    il Comune ha facoltà di avvalersi:

    9

    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

    - del proprio personale dipendente;

    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo

    può stipulare apposite convenzioni.

    Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed

    esibire apposito documento di riconoscimento.

    d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

    2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere

    all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali,

    periodicamente copia o elenchi :

    - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

    - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;

    - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

    - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio

    della popolazione residente.

    3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri

    operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del

    versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di

    variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in

    rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del

    tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il

    versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene

    mediante modello di pagamento unificato

    .

    4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza

    passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta

    definitività.

    5. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto,

    comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di € 7,00, con

    riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli

    obblighi di versamento del tributo.

    6. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo

    definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con

    modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da

    ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

    ART. 17

    SANZIONI ED INTERESSI

    1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante

    dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso

    o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti

    effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un

    quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione

    agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

    2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,

    incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di

    60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di

    legge.

    3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

    proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se

    dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

    10

    ART. 18

    DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

    1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione

    di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi

    di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del

    pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad

    un massimo di trenta rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è

    superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di

    idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli

    predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia

    accettata dal Comune.

    2. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente

    alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di

    rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

    3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza

    del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della

    temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea

    situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione

    ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto

    conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti

    correnti bancari, postali o di deposito.

    4. In caso di mancato pagamento di una rata:

    a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

    b. l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in

    un’unica soluzione;

    c. l’importo non può più essere rateizzato;

    d. le sanzioni sono applicate per intero.

    ART. 19

    RISCOSSIONE COATTIVA

    1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento , entro il termine di 60

    giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle

    normative vigenti.

    2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del

    terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi

    dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

    3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto,

    comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 7,00, con riferimento ad ogni

    periodo di imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

    ART. 20

    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto

    Legislativo 196/2003.

    11

    ART. 21

    NORMA DI RINVIO

    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di

    legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI).

    ART. 22

    ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

    1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

    ART. 23

    CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

    1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

    2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al

    testo vigente delle norme stesse.

     

     

     

    DELIBERA NUMERO 15

     

    C OMU N E D I C I N Q U E F R O N DI

    (Provincia di Reggio Calabria)

    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    VERBALE N. 15

    OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER LA DISCIPLINA DELLA TRIBUTO PER I

    SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

    ________________________________________________________________________________

    L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 16,10 e seguenti nell’aula

    Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle

    leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente Signor RASO Giancarlo

    si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e seduta pubblica.

    All’atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue:

    Num.

    d’ord.

    COGNOME E NOME Presente

    (si-no)

    Num.

    d’ord.

    COGNOME E NOME Presente

    (si-no)

    1 CASCARANO Marco No 10 CONDOLUCI Alfonso Si

    2 SCAPPATURA Anselmo Si 11 RASO Giancarlo Si

    3 BELLOCCO Maurizio Si 12 MISITI Carlo Si

    4 NAPOLI Roberto Si 13 CONIA Michele No

    5 RASO Michele Antonio Si 14 GALIMI Michele Si

    6 MACEDONIO Angelo No 15 SINOPOLI Maria Cristina No

    7 MILETO Salvatore No 16 NICOLOSI Concetta No

    8 CASCARANO Antonella No 17 LORIA Flavio Saverio Si

    9 MACRI’ Anna Maria Si

    CONSIGLIERI ASSEGNATI N.17 PRESENTI N.10 – ASSENTI N.7.

    Alle ore 16,15 entra il Consigliere NICOLOSI Concetta per cui il numero dei Consiglieri

    presenti è di n. 11, assenti n. 6.

    Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa Maria ALATI.

    Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a

    termine di legge il Sig. RASO Giancarlo – Presidente – assunta la presidenza e dichiarata aperta la

    seduta, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto;

    Il Presidente, quindi, invita il Consiglio ad approvare, le aliquote per la disciplina della

    TASI.

    

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    Fatta

    propria la proposta del PRESIDENTE;

    VISTO

    l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,

    dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui

    all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,

    dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

    VISTE

    le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali

    disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

    VISTI

    inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.

    02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

    VISTO

    in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare,

    entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote

    della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682

    e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della

    destinazione degli immobili”;

    RICHIAMATO

    inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che

    gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

    fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

    approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

    effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

    VISTI

    l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.

    68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano

    il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014, nonché il

    Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale differisce ulteriormente tale

    termine al 30 settembre 2014;

    VISTA

    la nota IFEL del 22 luglio 2014 la quale specifica che per quanto riguarda la TASI, il

    termine per l’invio delle deliberazioni al Ministero dell’ Economia resta comunque fermo al 10

    settembre 2014, ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso Mef entro il 18 settembre 2014, che

    ha diretti riflessi sull’efficacia delle delibere stesse. Il termine è stabilito dal comma 688 della

    Legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. n. 16/2014, che va considerata norma “speciale”

    con specifico riferimento alla TASI. Sotto il profilo operativo , del resto, lo spostamento del temine

    in questione determinerebbe ulteriori motivi di incertezza sul pagamento dell’acconto fissato al 16

    ottobre 2014 per i Comuni che non abbiano deliberato in materia entro lo scorso 23 maggio;

    RICHIAMATO

    l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti

    Locali in materia di entrate;

    RICHIAMATO

    il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,

    approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, ai sensi dell’art. 52 del

    D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

    RILEVATO

    che:

    - il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione

    principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione

    comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L.

    06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

    - sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra

    richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è

    dovuto in misura del 90% dall’utilizzatore e del 10% dal possessore, secondo quanto

    previsto dall’articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome

    obbligazioni tributarie;

    - nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido

    all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

    TENUTO CONTO

    che:

    il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per

    mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da

    adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota

    del Tributo fino all’azzeramento;

    il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le

    aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

    TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore

    all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al

    10,6 per mille ed altre minori aliquote;

    in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può

    eccedere il 2,5 per mille;

    il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare

    complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,

    relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate,

    detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

    equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla

    stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L.

    06/12/2011, n. 201;

    l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del

    D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

    a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI,

    in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli

    immobili;

    RILEVATO

    che in base all’art. 10 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al

    finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014,

    determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di

    seguito riportati:

    Servizio Importo previsto 2014

    (€)

    Illuminazione pubblica e servizi connessi 251.000,00

    Polizia Municipale 142.486,00

    Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 65.805,00

    TOTALE COSTI 459.291,00

    DATO ATTO

    che:

    a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201,

    convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1,

    comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso

    dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle

    classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle

    cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative

    pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi

    sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla

    casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,

    annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile

    di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

    a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del

    comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2,

    comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati

    dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano

    in ogni caso locali;

    tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

    RITENUTO

    per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei

    servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il

    mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di

    stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

    Descrizione aliquota Aliquota

    Aliquota abitazione principale comprese

    A/1-A/8-A/9 e pertinenze

    1,5 per mille

    Aliquota

    per fabbricati rurali ad uso

    strumentale

    Zero

    Aliquota altri fabbricati ed aree

    fabbricabili

    Zero

    TENUTO CONTO

    che:

    le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in

    particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

    Fattispecie

    immobile

    Aliquota TASI

    2014

    Aliquota IMU

    2014 in corso di

    approvazione

    IMU + TASI Aliquota IMU

    massima al

    31/12/2013

    Abitazione

    principale e

    pertinenze

    1,5 per mille esente 1,5 per mille 6,0 per mille

    Abitazione

    principale A/1-

    A/8-A/9 e

    pertinenze

    1,5 per mille 2,0 per mille 3,5 per mille 6,0 per mille

    Fabbricati rurali

    ad uso

    strumentale

    zero 2,0 per mille 2,0 per mille 2,0 per mille

    Altri fabbricati

    ed aree

    fabbricabili

    zero 10,6 per mille 10,6 per mille 10,60 per mille

    CONSIDERATO

    inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad

    € 114.207,55, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 24,87%, così

    determinata,:

    Gettito complessivo stimato TASI

    (A) € 114.207,55

    Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo

    (B) € 459.291,00

    Differenza

    (B-A) € 345.083,45

    Percentuale di finanziamento dei costi

    (B-A) / B 75,13%

    VISTO

    altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A

    decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

    entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,

    Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo

    n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

    l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini

    previsti dal primo periodo e’ sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno,

    con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo

    dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di

    concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

    attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il

    Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni

    inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

    dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”

    ;

    VISTA

    la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

    Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la

    trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di

    approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

    ACQUISITI

    sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del

    D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

    competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

    VISTO

    il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

    Con voti Favorevoli n. 7 – contrari n. 2 (GALIMI e LORIA) – Astenuti n. 2 (BELLOCCO e

    NICOLOSI) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese

    D E L I B E R A

    1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (

    TASI):

    Descrizione aliquota Aliquota

    Aliquota abitazione principale comprese

    A/1-A/8-A/9 e pertinenze

    1,5 per mille

    Aliquota

    per fabbricati rurali ad uso

    strumentale

    Zero

    Aliquota altri fabbricati ed aree

    fabbricabili

    Zero

    2) Di dare atto che:

    le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della

    L. 27/12/2013, n. 147;

    il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi

    indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al

    24,87%;

    3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del

    Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma

    3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

    4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al

    Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30

    giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine

    per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione

    dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento

    delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

    5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

    finanze per il tramite del portale w

    ww.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre

    2014 e di pubblicare altresì la presente delibera sul sito web istituzionale.

    Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l’urgenza del provvedimento al fine di renderlo

    concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo;

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    fa propria la proposta del Presidente e, con voti Favorevoli n. 7 – contrari n. 2 (GALIMI e LORIA)

    – Astenuti n. 2 (BELLOCCO e NICOLOSI) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma

    palese

    DELIBERA

    di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di

    legge.

    La seduta è tolta alle ore 17,00.-