• Il Comitato pro ospedale unico replica all’articolo apparso su Calabria Ora. “L’ospedale, le polemiche e i terreni liberi dal ’56″
    11/01/2012 | R.Bellofiore, G.Saccomanno, I.Rizzo, Com. Pro ospedale unico | Comunicato

    GIOIA TAURO – Il quotidiano Calabria Ora – nella edizione dell’ 11 gennaio – affronta in merito alla ormai nota vicenda dell’Ospedale Unico della Piana, la questione dell’acquisto presunto dei terreni dell’Istituto Tecnico Ferraris da parte della Provincia di Reggio Calabria. Pur avendo il massimo rispetto delle dichiarazioni rese dall’assessore provinciale Rocco Agrippo – che con una semplice conferma telefonica rassicura che tutto è a posto ( e questo è sufficiente alla cronista per risolvere ogni dubbio) – ricordiamo che le leggi vanno applicate sulla base di quello che prevedono e non di “aggiunte” ed “omissioni” fatte ad arte. In particolare, il Comitato Pro-Ospedale Unico le leggi le cita testualmente e le produce, a conferma di quanto sostenuto. Vero è che dopo la soppressione dell’Ente Patronato Regina Elena i terreni sono ritornati allo Stato ( come affermato da Calabria Ora) : è proprio quello che noi sosteniamo. Viceversa, la Provincia di Reggio Calabria negli atti deliberativi – vedi deliberazione della Giunta provinciale n.° 295 del del 23 ottobre 2008 che NOI CITIAMO TESTUALMENTE – afferma che dopo la soppressione degli Enti Pubblici di cui alla legge n.° 1404 del 04 dicembre 1956 “ Questo Settore, sulla base dei provvedimenti citati ( ovvero la L. n.° 70/75 la legge n.° 23/96 art. 8 comma 2, la legge n.° 112/2002 art. 1 bis) ha effettuato presso l’Agenzia del Territorio la voltura del titolo di proprietà a favore della Provincia”. Ora, dovrebbe sapere il cronista che non basta citare una legge dello Stato per dichiarare candidamente che è tutto a posto , ma è necessario vedere cosa dispone la legge. Come abbiamo più volte affermato, checché ne pensi l’Assessore Agrippo, poiché gli immobili de quo sono immobili dello Stato ( e nello specifico del Ministero dell’Agricoltura) e sono al tempo della deliberazione di Giunta Provinciale n.° 295/08 come anche oggi  usati come Sede di Istituzione scolastica  nel caso in questione avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 8 comma 1  della L. n.° 23/96 il quale testualmente stabilisce che : “ Gli immobili dei Comuni e dello Stato UTILIZZATI COME SEDE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE di cui all’art. 3 , comma 1 lett. b)  ( questo articolo si riferisce alle scuole di istruzione secondaria – come appunto l’istituto tecnico agrario – e conferma che solo e soltanto tale disposizione andava applicata e corrispondeva al caso trattato) sono trasferiti in USO GRATUITO , ovvero in caso di accordo fra le parti, in proprietà CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AD USO SCOLASTICO , alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I RELATIVI RAPPORTI SONO DISCIPLINATI MEDIANTE CONVENZIONE”  . Pertanto la famosa legge 23/96 – richiamata da Calabria Ora che omette di riportare  il suo contenuto – evidenzia, sancisce e statuisce che tali beni immobili sono stati concessi SOLO IN USO GRATUITO ALLA PROVINCIA E CON IL VINCOLO DI DESTINAZIONE SCOLATICA.  NON E’ MAI STATO FATTO ACCORDO O CONVENZIONE CON LO STATO CHE LEGITTIMI IL PASSAGGIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ : qualora ci fosse come mai non è stato mai menzionato né prodotto dalla Provincia? Ricordiamo ancora alla cronista – che come tale ha il dovere di appurare la verità oggettiva della notizia ( in tal caso in verità sarebbe bastato leggere un codice delle leggi vigenti) che in merito alla revoca del vincolo di destinazione scolastica ed in particolare al comma 7 dell’articolo otto che essa menziona è doveroso verso la dignità di chi legge evidenziare che :1)   l’articolo della legge non prevede che la revoca del vincolo di motivazione scolastica avvenga “perché subentra un interesse di pubblica utilità”: questa frase è stata aggiunta alla legge, ma da chi? dal cronista? dall’Assessore Provinciale? a)  lo stesso comma della legge – ma questo il cronista non lo dice – stabilisce che “ qualora ne siano venute le motivazioni il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato dall’ente proprietario, d’intesa con l’ente territorialmente competente per altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi”. La norma specifica che nel caso di un EDIFICIO – e non già semplicemente di un immobile e quindi di un terreno – solo e soltanto quando siano venute meno le motivazioni può essere revocato il vincolo di destinazione scolastica. Nel caso di specie , precisando intanto che i beni immobili in questione non sono costituiti da edifici ma da terreni, le motivazioni sulle quali si fonda il vincolo di destinazione scolastica non sono mai venute meno in considerazione del fatto che sui terreni de quo esiste ed è operativa l’Azienda Agricola dell’Istituto Tecnico Agrario di Palmi, coltivata a frutteto, agrumeto (di tutti i tipi), vigneto ed uliveto, da una cantina, da una distilleria, da un pollaio, da una stalla, da serre, a da un terreno seminativo per la produzione di fieno biologico. Tale Azienda è il supporto indispensabile per le attività didattiche e sperimentali  della scuola. Ed allora, la norma che si applica è non già il comma 7 bensì il comma 8 della legge n.° 23/96 che statuisce testualmente che quando  il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito IN USO all’Ente competente (Provincia) è revocato tale bene ritorna all’Ente proprietario, cioè lo Stato. In merito all’ultima parte dell’articolo “contrada Pignara” -  che riferendosi ai terreni limitrofi all’area sito della costruzione dell’ospedale che apparterrebbero alla famiglia Gallico, attribuisce  tale tesi all’avv. Giacomo Saccomanno – si rileva la erroneità dell’affermazione in quanto il Comitato ha solamente ripreso l’inchiesta della DDA che ha portato anche all’emissione di provvedimenti cautelari. Quindi non sin tratta di smentire l’avv. Saccomanno ma eventualmente l’intera inchiesta della DDA. Con richiesta di pubblicazione integrale del comunicato  in esercizio del diritto di replica previsto dalla legge  sulla stampa.